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LEGGE 1 febbraio 1974, n. 59

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali GEPI - Società per azioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-4-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 48 miliardi il primo e sino a lire 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per lire 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni - costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
Per consentire sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 del Ministero delle partecipazioni statali.
Le eventuali riduzioni del capitale della GEPI Società per azioni per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire, nell'anno 1974, lire 48 miliardi al patrimonio dell'IMI per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'IMI, dall'EFIM, dall'ENI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento all'aumento del capitale della GEPI, in conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
Gli aumenti dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI ed il conferimento al patrimonio dell'IMI di cui al presente articolo, nonché l'aumento di capitale della GEPI, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile di cui all'articolo 146 del citato decreto presidenziale.