stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 gennaio 1974, n. 13

Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-3-1974

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI