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LEGGE 19 gennaio 1974, n. 9

Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-2-1974 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile:
a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'I.N.C.I.S.;
b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, già appaltati o in corso di appalto, nonché al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo è composto:
a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro per i lavori pubblici;
b) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della Direzione generale del tesoro;
c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato.
Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti.
Sulle attività dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12, della legge 11 marzo 1958, n. 259.