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LEGGE 12 marzo 1973, n. 84

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).

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Testo in vigore dal:  29-4-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300 milioni ripartito in ragione di lire 100 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.