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LEGGE 12 dicembre 1973, n. 822

Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangano in esclusiva proprietà all'E.N.E.L.

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Testo in vigore dal:  12-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonché la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'E.N.E.L.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE RUMOR - LAURICELLA - TAVIANI - LA MALFA - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI