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LEGGE 1 novembre 1973, n. 761

Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali.

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Testo in vigore dal:  16-12-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, il servizio reso dagli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia presso i predetti Corpi di polizia equivale al servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 novembre 1973

LEONE RUMOR - TAVIANI - TANASSI - COLOMBO - ZAGARI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI