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LEGGE 7 agosto 1973, n. 507

Interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

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Testo in vigore dal:  7-9-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 14.706.283.125 per la concessione di contributi in conto capitale, a termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli.
È altresì autorizzata la spesa di L. 13.000.000.000 per provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.