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LEGGE 30 luglio 1973, n. 479

Modifiche all'art. 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernenti l'ammissibilità di un terzo rappresentante alle grida degli agenti di cambio.

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Testo in vigore dal:  1-9-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, è sostituito dal seguente:
"Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1973

LEONE RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI