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LEGGE 5 marzo 1973, n. 38

Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

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Testo in vigore dal:  10-4-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, è elevato a lire 30 milioni.