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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 37

Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.

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Testo in vigore dal:  10-4-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 dicembre 1973.
Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.