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LEGGE 3 maggio 1973, n. 213

Disposizioni per gli aiuti-dirigenti ospedalieri.

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Testo in vigore dal:  6-6-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica ed abbiano maturato l'anzianità di laurea e di servizio ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.