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LEGGE 16 aprile 1973, n. 197

Concessione di un contributo straordinario all'ente autonomo la "Biennale di Venezia".

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Testo in vigore dal:  31-5-1973

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

A favore dell'ente autonomo la "Biennale di Venezia" è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.340 milioni, da iscrivere in ragione di lire 400 milioni e lire 940 milioni rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed in quello del turismo e dello spettacolo, per provvedere all'organizzazione delle manifestazioni d'arte figurativa, teatrali, musicali e cinematografiche.
All'onere di lire 1.340 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a lire 670 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 670 milioni con riduzione di uguale somma del corrispondente capitolo per l'anno 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE ANDREOTTI - TAVIANI - MALAGODI - SCALFARO - BADINI CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA