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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal:  29-11-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:
il Presidente della Regione che la presiede;
il presidente del Magistrato alle acque;
un rappresentante dell'UNESCO;
il soprintendente ai monumenti di Venezia;
il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;
l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;
il medico provinciale di Venezia;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche
designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;
tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;
due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.
I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.
Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del Presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione; rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.
Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.
Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.
La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.
La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 8 novembre 1991, n.360 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia".