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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 11

Modifica dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani.

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Testo in vigore dal:  6-3-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA