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LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1978)
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Testo in vigore dal:  15-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella.
L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.