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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 926

Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

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Testo in vigore dal:  2-2-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, è dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalità di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.