stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 885

Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:
"Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni".
La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE RUMOR - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI