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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 880

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1983)
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Testo in vigore dal:  7-9-1975
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Art. 5


L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sentiti i Ministri per la pubblica istruzione, per la sanità e per l'ambiente e il presidente della regione interessata.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1975, N. 393))
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