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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 854

Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1989)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  17-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennità di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonché delle pensioni di inabilità, degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, è effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.