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LEGGE 12 dicembre 1973, n. 921

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.

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Testo in vigore dal:  31-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, è prorogato fino a quando resterà operante l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.