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LEGGE 15 novembre 1973, n. 925

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.

Testo in vigore dal:  1-2-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967.