stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 novembre 1973, n. 739

Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

nascondi
Testo in vigore dal:  11-12-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente:
"Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, già appartenenti allo stesso ruolo".