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LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  11-5-1976
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Art. 3


Nel caso in cui la misura media mensile delle somme relative ai seguenti emolumenti percepiti dai singoli interessati per l'anno 1972 risulti superiore a quella dell'assegno perequativo pensionabile, la differenza è conservata come assegno ad personam:
quote delle somme divisibili previste dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento;
quote di proventi di cancelleria e segreterie giudiziarie;
quote di riparto dei tributi speciali;
quote di emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari, al netto delle riduzioni di cui agli articoli 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;
quote di proventi degli ispettori metrici addetti al servizio centrale metrico;
quote individuali dei proventi del personale non insegnante delle università;
((...))
((2))

Ai funzionari di pubblica sicurezza e alle ispettrici e assistenti di polizia coniugati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è conservata, come assegno ad personam, la differenza tra l'indennità di servizio speciale da essi percepita alla data suddetta e l'indennità militare spettante agli ufficiali delle forze di polizia coniugati, secondo la sottoindicata corrispondenza di qualifiche e gradi:

vice questore aggiunto . . . . . . . . . . . . . . tenente colonnello commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maggiore commissario e ispettrice, parametro 257. . . . . . . . . . . capitano commissario e ispettrice, parametro 190, e assistente di polizia. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenente.

Gli assegni ad personam previsti dalla presente legge saranno riassorbiti con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe e si perdono in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale sono stati attribuiti.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 29) che a decorrere dal 1 dicembre 1975 è abrogato il settimo alinea del primo comma del presente articolo.