Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della
legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini
del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi
allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali.