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LEGGE 30 luglio 1973, n. 477

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/1990)
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Testo in vigore dal:  31-8-1973

Art. 7



Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro per la pubblica istruzione procederà alla suddivisione del territorio regionale in comprensori scolastici, di norma subprovinciali, denominati distretti scolastici, nel cui ambito dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa procedura si provvederà ad eventuali variazioni.
A livello di distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da un membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di interessi generali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il distretto scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò che attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche, nonché, secondo le direttive generali del Ministro per la pubblica istruzione e di intesa con gli organi provinciali e regionali, per le attività di sperimentazione, per le attività integrative della scuola, per le attività di assistenza scolastica educativa, di orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica, per le attività di educazione permanente; compiti consultivi e di proposta al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso, nonché per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
Ai distretti potranno essere affidati o delegati dalla regione compiti di assistenza scolastica.
Il distretto avrà la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
I decreti delegati stabiliranno inoltre:
a) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari determinate dalla situazione socio-economica del territorio;
b) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative modalità di elezione;
c) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti e circoli didattici, né comprendere materie di stato giuridico del personale scolastico;
d) le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione scolastica, la regione e gli altri enti locali, nonché le modalità per il coordinamento interdistrettuale su base provinciale e regionale;
e) le modalità per assicurare la pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.