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LEGGE 6 giugno 1973, n. 341

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto.

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Testo in vigore dal:  8-7-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 63 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, è sostituito dal seguente:
"Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.
Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.
Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.
Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori".