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LEGGE 9 giugno 1973, n. 328

Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489.

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Testo in vigore dal:  7-7-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali e ai sottufficiali albanesi già in servizio permanente o in carriera continuativa, cessati di appartenere alle forze armate italiane ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana è concesso il trattamento di quiescenza nella misura e con le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo sopra citato.
La pensione, nei casi in cui spetta, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità per una volta tanto liquidata a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 489, è recuperata.