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LEGGE 4 giugno 1973, n. 443

Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

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Testo in vigore dal:  12-8-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è aggiunto il seguente:
"Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la marina mercantile, per le partecipazioni statali e per le poste e telecomunicazioni, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Entro gli stessi termini indicati nei suddetti decreti l'ENI provvederà agli adempimenti previsti nell'articolo 6".
All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole "Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'articolo 5".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1973

LEONE ANDREOTTI - FERRI - MEDICI - GIOIA - LUPIS - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI