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LEGGE 29 maggio 1973, n. 302

Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio.

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Testo in vigore dal:  1-7-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I primi due commi dell'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non riversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . L. 60.000
L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque".