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LEGGE 28 maggio 1973, n. 296

Estensione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra alle vittime civili, e loro superstiti, a seguito di dimostrazioni avvenute fra il 25 luglio e l'8 settembre 1943.

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Testo in vigore dal:  30-6-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni vigenti in materia di pensioni in favore delle vittime civili di guerra in base agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono estese ai superstiti dei caduti ed ai mutilati, invalidi e feriti in scontri politici con elementi nazisti e fascisti, della polizia e delle forze armate regie italiane, in occasione di manifestazioni popolari o di singoli episodi tesi ad esaltare le restituite libertà democratiche nel periodo successivo al 25 luglio e non oltre l'8 settembre 1943.