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LEGGE 10 maggio 1973, n. 278

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277.

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Testo in vigore dal:  28-6-1973

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue:
"L'istituto provvede alla concessione del credito:
a) con il fondo di dotazione;
b) con il fondo di garanzia;
c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1973

LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - BADINI CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA