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LEGGE 15 febbraio 1973, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal:  18-2-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, concernente la proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, le parole: compresi quelli processuali, sono soppresse; le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite con le parole: il 30 giugno 1974;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1973

LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA