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LEGGE 8 febbraio 1973, n. 17

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

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Testo in vigore dal:  11-3-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.
Per gli anni successivi si provvederà alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.