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LEGGE 2 febbraio 1973, n. 7

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2006)
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Testo in vigore dal:  2-3-1973 al: 15-1-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempiti nel proprio impianto, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.
I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.
Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.
I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.
Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.