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LEGGE 18 dicembre 1972, n. 854

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

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Testo in vigore dal:  23-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.