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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 844

Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.

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Testo in vigore dal:  19-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462, si applicano, sino al 15 marzo 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1972

LEONE ANDREOTTI - NATALI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA