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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 827

Modificazioni ed aggiunte all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria.

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Testo in vigore dal:  14-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il secondo comma dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1972, dal 55 per cento dei predetti diritti e percentuali, da versare in conto entrate eventuali del Tesoro, le procure generali presso le corti d'appello sono, altresì, autorizzate a trattenere il 15 per cento da distribuire in parti uguali a tutti i coadiutori-dattilografi giudiziari del distretto, previa detrazione del 5 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per la ripartizione in parti uguali tra i coadiutori-dattilografi giudiziari addetti allo stesso Ministero, nonché al Consiglio superiore della magistratura".