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LEGGE 21 dicembre 1972, n. 819

Rivalutazione delle indennità per l'uso di veicoli a motore di proprietà dei dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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Testo in vigore dal:  13-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sono sostituite dalle seguenti
"a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".