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LEGGE 13 dicembre 1972, n. 816

Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

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Testo in vigore dal:  13-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusi a Roma il 10 settembre 1971:
a) Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con scambio di note;
b) Convenzione monetaria.