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LEGGE 1 novembre 1972, n. 677

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C, D, dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV conferenza generale il 29 settembre 1970.

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Testo in vigore dal:  6-12-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.