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LEGGE 8 agosto 1972, n. 483

Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

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Testo in vigore dal:  10-9-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado, le vigenti misure mensili lorde delle indennità di direzione e del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previste per il personale ispettivo, direttivo e docente, della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, sono aumentate, a decorrere dal 1 luglio 1972, degli importi secondo le tabelle allegate A) e B).