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LEGGE 23 dicembre 1972, n. 824

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973.

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Testo in vigore dal:  1-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione, le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, e la successiva nota di variazioni, all'esame delle Assemblee legislative.