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LEGGE 22 novembre 1972, n. 771

Istituzione di una seconda Università statale in Roma.

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Testo in vigore dal:  2-1-1973

Art. 5


È autorizzata una prima spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1972 per gli adempimenti previsti dalla presente legge e per l'adozione, d'intesa con il comune di Roma, di misure necessarie per una sollecita e completa utilizzabilità dell'area, ivi compresa la possibilità di usare il piano di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, nonché per gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 3.
La parte di tale spesa non utilizzata in detto esercizio potrà essere impiegata negli esercizi successivi.
Al predetto onere di lire 10 miliardi si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1971, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1972

LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI - TAVIANI - VALSECCHI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA