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LEGGE 11 agosto 1972, n. 466

Modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della Regione siciliana, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernenti la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'I.N.P.S., e norme transitorie.

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Testo in vigore dal:  23-8-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Degli organi collegiali di cui agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 639, fa parte, limitatamente al territorio della Regione siciliana, un rappresentante della Regione stessa, designato dall'assessore del lavoro e della cooperazione.
Del comitato regionale di cui al comma precedente, a parziale modifica dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparato.
Dei comitati provinciali di cui al primo comma, a parziale modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, fanno parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i direttori degli uffici del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti.