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LEGGE 8 agosto 1972, n. 484

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-8-1972 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", è inserita la parola: "Barbara", e le parole: "è sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione" sono sostituite con le seguenti: "è sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione";
all'articolo 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30 novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: "rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972".
All'articolo 3, primo comma, dopo la parola: "curerà" è aggiunta la parola: "gratuitamente".

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:
"Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'articolo 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente".
All'articolo 7, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione".
All'articolo 8, secondo comma, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 1972".

All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE ANDREOTTI - GONELLA - VALSECCHI - TAVIANI - SCALFARO - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA