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LEGGE 8 agosto 1972, n. 465

Convalida di provvidenze deliberate in favore del personale degli enti pubblici non economici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1972 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

In attesa che si pervenga al riassetto del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti pubblici non economici, le delibere adottate da detti enti - anche in eventuale deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia - per la concessione al dipendente personale di talune provvidenze di contenuto normativo ed economico sono ad ogni effetto convalidate, semprechè le delibere stesse risultino assunte in attuazione degli accordi o determinazioni all'uopo intervenuti in sede governativa sino alla data del 30 aprile 1972 ed abbiano riportato o riportino la prescritta approvazione delle autorità di vigilanza.
Le disposizioni di cui al comma precedente non riguardano gli enti autonomi territoriali, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e gli enti ospedalieri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE ANDREOTTI - COPPO - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA