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LEGGE 1 marzo 1972, n. 43

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  31-3-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:
"L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887".