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LEGGE 20 ottobre 1971, n. 944

Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra.

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Testo in vigore dal:  25-11-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assistenza sanitaria e farmaceutica è estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed è affidata all'INAM con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.