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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 918

Aumento del contingente delle "Stelle al merito del lavoro" da conferire annualmente.

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Testo in vigore dal:  2-12-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1 maggio 1967, n. 316, è sostituito dal seguente: "Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO