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LEGGE 26 ottobre 1971, n. 916

Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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